Per installare la parabola non sono necessarie autorizzazioni di altri condomini (o dell'amministratore), a meno che tale obbligo non sia previsto dal regolamento contrattuale. Peraltro alcuni regolamenti comunali in zone di rilevante interesse paesaggistico o architettonico limitano l’ installazione di parabole sulle facciate degli edifici e sui balconi.
In presenza di rapporti di locazione non è necessaria l'autorizzazione da parte del proprietario, a meno che nel contratto non vi siano espresse limitazioni in proposito, e salvo l'obbligo di rimuovere tutte le installazioni alla riconsegna dei locali.
Il diritto del singolo condomino alla installazione di un'antenna trova la sua fonte principale nella L. 06.05.40 n. 554 , secondo la quale i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà, di impianti aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi) appartenenti agli abitanti degli stabili.
Le installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.
Più recentemente il D.P.R. 29.03.73 N. 156 ha stabilito che i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Ne consegue che il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
Le antenne (i cavi, ed ogni altra installazione) però devono essere installati con modalità tali da non impedire il libero uso della proprietà, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Secondo tali principi inoltre, l'utente (condomino o inquilino) potrà installare l'antenna sul terrazzo o lastrico solare dell'edificio, anche se di proprietà di un solo condomino, ed anche se risulti già occupato da un'antenna centralizzata condominiale.
Deve ritenersi nulla - e quindi impugnabile - ogni disposizione (contenuta in contratti, regolamenti condominiali, regolamenti comunali) in contrasto con queste norme. Il proprietario esclusivo (o il condominio) devono tollerare l'accesso dei tecnici per lo svolgimento delle operazioni di installazione o riparazione dell'impianto.
Gli stessi principi sono applicabili all'installazione di antenne ricetrasmittenti per radioamatori, salvo il rispetto dei regolamenti in materia di emittenza radiotelevisiva.
Queste norme hanno generato una copiosa produzione giurisprudenziale (talvolta assai mutevole e contraddittoria) i cui più recenti sviluppi hanno riconosciuto all'utente il diritto soggettivo di installare l'antenna quale mezzo tecnico necessario per ricevere informazione: tale diritto troverebbe fondamento nell'art. 21 della Costituzione che tutela il diritto alla libera manifestazione del pensiero, e che presuppone anche la corrispondente esigenza di percepire liberamente il pensiero altrui: pertanto al diritto costituzionale di informare corrisponderebbe il correlativo diritto (sempre di rango costituzionale) ad essere informati, anche tramite il lbero accesso ai mass-media.
Con riguardo al profilo del pregiudizio arrecabile al decoro architettonico dello stabile, secondo la giurisprudenza devono essere considerate le condizioni in cui l'edificio si trovava nello stato precedente all'installazione, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il predetto decoro se apportata ad un edificio la cui estetica risultava già di per sé menomata. Talvolta si è puntualizzato che l'alterazione architettonica deve risultare percepibile sul complessivo aspetto dello stabile, e non su singole parti o elementi dello stesso.
Poiché il giudizio sul decoro architettonico è destinato ad essere inevitabilmente soggettivo e relativo, in caso di controversia il Giudice è costretto a stabilire un ragionevole bilanciamento tra gli interessi contrapposti, determinando di volta in volta quale sia il diritto (all'informazione o alla tutela estetica dell'edifico) che deve prevalere.
Occorre però rilevare che il diritto all'informazione (anche per i già veduti risvolti costituzionali) appare maggiormente tutelabile rispetto al diritto di conservare l'originario aspetto architettonico dell'edifico che - sostanzialmente- rappresenta un mero interesse patrimoniale.
In tal caso gli altri condomini potranno solamente pretendere il rifacimento dei lavori a regola d'arte, o lo spostamento dell'antenna in un luogo ove arrechi minore disturbo.
Sebbene il decoro architettonico risulti maggiormente tutelato dall'installazione di un impianto centralizzato, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che qualora sia stata già installata un'antenna centralizzata per volontà della maggioranza dei condomini, l'assemblea non può comunque vietare al singolo condomino l'installazione di un'antenna autonoma (a meno che l'installazione autonoma arrechi un pregiudizio alle parti comuni dell'edificio oppure venga preclusa la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini).
Parimenti, come non può essere vietata l'installazione di antenne autonome, non può nemmeno essere imposto a coloro che già possiedono un'antenna autonoma di eliminarla per utilizzare la nuova antenna centralizzata installata dal condominio.
Ogni delibera contraria a tali principi può essere impugnata.
Le spese per la realizzazione dell'impianto centralizzato ricadono sui proprietari degli appartamenti e non sugli inquilini: la ripartizione della spesa può avvenire in parti uguali tra i condomini, trattandosi della realizzazione di un impianto destinato a servire gli stessi in uguale misura. La prassi talvolta prevede però la ripartizione secondo i millesimi di proprieta'.
Secondo l'opinione prevalente, l'installazione di una nuova antenna centralizzata (comune o parabolica) richiedeva la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 5 c.c. per le innovazioni (almeno la metà dei condomini e almeno due terzi del valore dell'edificio).
In ogni caso i dissenzienti potevano essere esonerati dal contributo ex art. 1121 c.c. qualora la spesa fosse particolarmente gravosa oppure avente carattere voluttuario (ad es. nel caso in cui l'immobile fosse fatiscente o particolarmente povero dal punto di vista degli impianti tecnologici esistenti).
Invece nel caso in cui un impianto televisivo centralizzato per la ricezione della tv tradizionale esistesse già, poteva essere riconvertito ed esteso in impianto satellitare con una delibera adottata con maggioranza comune (maggioranza degli intervenuti all'assemblea e metà del valore dell'edificio): in questo caso però - trattandosi di miglioria e non di innovazione - i contrari non potevano essere esonerati dal contributo.
In entrambi i casi, qualora non si raggiungesse la maggioranza necessaria i condomini interessati potevano ugualmente provvedere a loro spese all'installazione, salvo sempre il rispetto del decoro e delle altrui proprietà, e l'effettuazione di un lavoro a regola d'arte.
La situazione è radicalmente mutata con la L. n. 66 del 20 marzo 2001 che, "al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite" stabilisce che le opere di installazione di nuovi impianti di ricezione satellitare (parabole) costituiscono “innovazioni necessarie". Ne conseguono principalmente 2 effetti:
1) Le installazioni sono espressamente assoggettate al regime di cui all'art. 1120 I comma c.c., pertanto i condomini dissenzienti non potranno mai essere esonerati dalla spesa.
2) La relativa delibera viene adottata con la maggioranza "semplificata" di un terzo dei condomini e almeno un terzo delle quote millesimali. Notare che - paradossalmente - l’installazione di un’antenna centralizzata tradizionale (che certamente ha un impatto visivo più discreto sulla fisionomia dell'immobile) risulta ora più difficoltosa rispetto ad una satellitare, posto che richiede il quorum previsto per le innovazioni.
Rimangono ferme - a parere di chi scrive - le esigenze di rispetto del decoro architettonico e delle proprietà individuali degli altri condomini, e l'esigenza di effettuare un installazione a regola d'arte.
Si conferma invece la nullità del regolamento condominiale che vietasse l'installazione di antenne individuali, posto che il regolamento può disciplinare solamente la decisione relativa all’ubicazione dell’antenna.
Per concludere, si osservi che sul mercato sono reperibili alcune tipologie di parabole "nascoste" all'interno di lampioni da giardino (funzionanti) od altri oggetti comuni che, con un minimo aggravio di spesa ed una analoga efficienza tecnica, potrebbero porre al riparo dalla gran parte delle contestazioni di natura estetica.
ANTENNE TELEFONIA MOBILE
Le norme sulla tutela del diritto a ricevere trasmissioni radiotelevisive (inteso come articolazione del diritto di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.) non si ritengono applicabili ai ripetitori di telefonia cellulare.
Poiché la comunità scientifica appare divisa sulla nocività della perenne esposizione dell'organismo umano agli ordinari campi elettromagnetici provenienti da stazioni radio, televisive, satellitari e di telefonia mobile, si pone il concreto dubbio circa la reale pericolosità di tali impianti: attualmente la legge si limita a determinare i valori massimi per tali emissioni, imponendo l'obbligo di adeguamento per gli impianti che superino tali valori.
Petanto l'installazione sul tetto o lastrico solare di un'antenna di telefonia mobile è affidata ad una libera contrattazione tra il provider (che fornirà un adeguato compenso e garanzie) e l'amministratore, autorizzato dall'assemblea condominiale alla stipula del contratto di locazione della superficie interessata: per tale autorizzazione è richiesta la maggioranza ordinaria (maggioranza degli intervenuti e almeno metà delle quote millesimali). Si discute se sia indispensabile il consenso unanime per le locazioni di durata superiore a nove anni: in ogni caso l'unanimità dei consensi non esime il condominio dal rischio di azioni giudiziarie intentate da terzi (associazioni, comitati di cittadini ed anche singoli proprietari) che si ritengano danneggiati dalle emissioni.
Secondo un certo orientamento la delibera che ha approvato l'installazione del ripetitore è da ritenersi illegittima se non sono state tenute presenti le esigenze di salute dei condomini e se non sono stati forniti agli stessi adeguati elementi valutativi circa le caratteristiche e le misure della nocività dell'impianto stesso.
Alle problematiche ambientali si sommano le incertezze interpretative nel caso in cui l'installazione del ripetitore venga effettuata nella proprietà esclusiva di un singolo condomino, posto che la questione non coinvolge il mero rispetto del decoro architettonico ma anche la tutela della salute del vicinato, potenzialmente pregiudicata dalle immissioni elettromagnetiche.
In tale stato di incertezza, è ogni caso evidente il deprezzamento subito dalle singole unità immobiliari in seguito alla installazione dei ripetitori, che può coinvolgere anche gli edifici ubicati nelle vicinanze.
Pertanto viene auspicata un deciso intervento legislativo che sciolga definitivamente i controversi nodi che attualmente caratterizzano questa problematica.
LINEE TELEFONICHE
Le centraline telefoniche di regola appartengono al fornitore del servizio, mentre le canalizzazioni e gli impianti telefonici si presumono di proprietà comune fino alla diramazione verso le singole unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Le spese relative al telefono installato nella portineria gravano su tutti i proprietari e devono essere ripartite secondo le tabelle millesimali di proprietà.
In generale, si deve sottolineare che le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere per telecomunicazioni da realizzare sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, anche in mancanza del consenso del proprietario, con decreto del Prefetto: il Prefetto determina le modalità di esercizio della servitù dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità da pagare al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù (art. 233,234 d.p.r. 156/73).
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio pubblico che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti.
Inoltre secondo la giurisprudenza le norme di cui al d.p.r. 156/73 si applicano anche alle antenne dei radioamatori e delle stazioni radiotelevisive private, purché siano conformi ai regolamenti in materia di emissioni elettromagnetiche e non alterino il decoro degli edifici.
Si ricorda inoltre che, una volta terminati i lavori di installazione degli impianti, l'installatore (o il costruttore) è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione di conformità degli stessi (L. 5.3.1990 n. 46) al proprietario.
Giurisprudenza:
Cass. civ., sez. II, 03-08-1990, n. 7825
Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata né l'assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condominio all'uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.
studiogiuridico.it - avv. Roberto Lozupone