Cass., sez. III Civile, sentenza 8 febbraio 2012, n. 1761
Non si può negare la gravità dell’inadempimento nel caso di una ristrutturazione dell’immobile commerciale effettuato dal conduttore senza il consenso del locatore, attesa la necessità del bilanciamento degli interessi che scaturisce dal combinato disposto degli articoli 1587 e 1590, di fronte alla rilevante dimensione quantitativa e qualitativa degli interventi realizzati, dovendosi inoltre considerare che nei contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, la clausola contrattuale, che prevede una risoluzione ipso jure, può essere sì una clausola di stile, ma rientra comunque nell’autonomia delle parti, per cui deve essere provata la configurabilità di avvalersi della rinuncia, anche perché a seguito dei risultati emergenti dalle deposizioni testimoniali, risulta mancante la prova del preteso previa consenso orale prestato dal locatore ai lavori di ristrutturazione. Di conseguenza una volta redatta per iscritto detta clausola, la relativa rinuncia può avvenire soltanto nella medesima forma.
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