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Ammnistrazione condomini rag. Mario Zappatore
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| NOTIZIE DAL MONDO DELLA CASA |
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| DETTAGLIO NOTIZIA |
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| Notizia n.:25 |
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| Casa |
mercoledì 15 febbraio 2012
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09:38
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Preliminare di vendita, venditore inadempiente che diserta la stipulazione del rogito |
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Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi sentenza del 18/01/2012 n.19
Il potere di recedere dal contratto e di trattenere la caparra ricevuta (ovvero di pretendere il doppio della caparra versata) in caso di inadempimento della controparte, costituisce l'effetto proprio della clausola con cui le parti hanno convenuto, nel concludere il contratto, la dazione di una somma di denaro quale caparra confirmatoria, esprimendo per tale via la volontà di applicare al negozio la disciplina propria di tale istituto, cui va riconosciuta la funzione di una preventiva e convenzionale liquidazione del danno per inadempimento e di derogare nel contempo, sia pure in forma non definitiva, la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, essendo sempre salva la facoltà per la parte non inadempiente di avvalersi del diverso rimedio della risoluzione.
La caparra confirmatoria costituisce infatti un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale). In caso di pattuizione di caparra confirmatoria la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall' inadempimento della controparte, può quindi scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell' istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell' inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 c.c.
La caparra confirmatoria, del resto, ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall'assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso
Deve essere inflitta anche la condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 Cpc al promittente venditore inadempiente che diserta la stipulazione del rogito e non offre al promissario acquirente la tempestiva restituzione della somma incassata a titolo di caparra confirmatoria sul rilievo che risulta non improntata a un canone di realtà la condotta processuale e preprocessuale del promettente, dovendosi ritenere il cosiddetto “punitive damage” introdotto al comma terzo dell’articolo 96 Cpc dall’articolo 45, comma 12, della legge 69/2009, rilevabile d’ufficio e anche nell’ipotesi di colpa lieve.
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