Ammnistrazione condomini rag. Mario Zappatore
 
   
   
Ammnistrazione condomini rag. Mario Zappatore
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Notizia n.:40

   
Condominio
venerdì 9 marzo 2012 - 08:22
 
Box, posti auto, garage
 

I "posti auto" (a cielo aperto, o coperti da tettoia) e i box di proprietà esclusiva costituiscono unità immobiliari autonome e secondo alcuni non vanno considerati come pertinenze delle abitazioni.

Diversamente, i box di proprietà esclusiva costruiti ai sensi della L. 122/1989 per espresso dettato normativo si considerano pertinenze dell'unità abitativa al cui servizio sono posti.

I posti macchina di uso promiscuo ("non assegnati") su area comune, sono di proprietà comune di tutti i condomini.

E' consentito il parcheggio dei veicoli nel cortile comune se il regolamento non lo impedisce, a condizione che ciò non impedisca gli altri utilizzi cui il cortile è destinato, come il passaggio di persone, veicoli etc...

Una delle principali problematiche connesse è quella del parcheggio abusivo (effettuato da terzi non autorizzati) o comunque effettuato (dai condomini) al di fuori degli spazi specificatamente assegnatigli. Le soluzioni giuridiche a tale forma di abuso, per quanto astrattamente invocabili, sono di difficile attuazione pratica e comunque offrono scarsi risultati: infatti poiché l'art. 70 disp. att. cod. civ. prevede che per le infrazioni al regolamento può essere stabilito il pagamento a titolo di sanzione di una somma fino al lire cento (e che sono nulle le eventuali disposizioni del regolamento di condominio che dovessero prevedere sanzioni di importo maggiore), spesso si ricorre alla soluzione di impedire l'accesso degli estranei alle aree di parcheggio, oppure all'adozione di altre sanzioni disciplinari.
In ogni caso tali sanzioni non sono applicabili direttamente ai conduttori, ma solo ai proprietari.

Il cortile condominiale di proprietà comune può essere locato ai condomini o a terzi anche per effettuare il parcheggio, purché il regolamento condominiale non ne escluda la locazione: in caso di regolamento contrattuale, questo deve essere modificato con l'unanimità dei consensi.
Analogamente, il singolo condomino può vendere o locare il proprio box separatamente dall'abitazione, purché ciò non sia vietato dal regolamento condominiale contrattuale. Tale facoltà non vale però per i box costruiti usufruendo delle agevolazioni della l. 122/1989, che pone un vincolo pertinenziale inscindibile con l'unità immobiliare cui sono asserviti.

La chiusura del cancello -preesistente - di accesso all'area di parcheggio o l'installazione di un telecomando non costituisce una "innovazione" ma solo una "miglioria" che concerne la regolamentazione dell'uso della cosa comune al fine di escludere l'accesso indiscriminato dei terzi al sottosuolo; pertanto non consente l'esonero dalla spesa dei condomini dissenzienti.

Per quanto concerne il regolamento delle spese relative alla manutenzione delle rampe o corsie di accesso al garage/box, la soluzione può in concreto dipendere dalla conformazione dell'immobile, o dal regolamento condominiale: di norma queste spese sono sostenute dai condomini che traggono utilità da quei manufatti, quindi di regola i soli titolari dei box/posti auto.
A meno che il passo carrabile non fornisca utilità (sia pure indiretta, ad esempio per lo scarico delle merci) anche agli altri proprietari: in tal caso anche questi dovranno contribuire agli esborsi necessari.

Stesso criterio si può seguire per distribuire la spesa relativa all'installazione di un cancello automatico.

La legge prevede maggioranze speciali con un quorum diminuito per la costruzione nel sottosuolo di fabbricati già esistenti ovvero nei locali siti al piano terreno degli stessi di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti: tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico (art. 9 L. 122/89).
In ogni caso le opere non perdono il loro carattere di innovazione e pertanto dovranno rispettare il decoro e la stabilità del fabbricato, mentre i condomini dissenzienti potranno chiedere di essere esonerati dalle relative spese.
La costruzione comporta la necessità di modificare le tabelle millesimali.

E' discusso se i proprietari dei box debbano contribuire o meno alle spese necessarie per il ripristino della facciata dell'edificio, qualora i box siano situati in corpi di fabbrica separati.

Se solo una parte dei condomini usufruisce della scala per recarsi nel garage, la ripartizione delle spese di manutenzione della stessa sarà a carico solamente di questi; analogamente, i proprietari di box che non usufruiscono della scala comune non saranno tenuti a partecipare alle relative spese.

Giurisprudenza:
Cass. civ., sez. II, 25-05-1991, n. 5933
Il condominio che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha facoltà a norma dell'art. 841 cod. civ. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto "box", sempre che non gliene facciano divieto l'atto di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell'edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa.

Cass. civ., sez. II, 20-02-1992, n. 2084
L'assemblea di un condominio edilizio può validamente deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma secondo cod. civ. la specifica destinazione di un locale di proprietà comune a garage in relazione alle caratteristiche obbiettive del locale medesimo non importando una sostanziale modifica della cosa comune bensì trattandosi di un atto di amministrazione diretto ad assicurare a tutti i condomini il miglior godimento e la migliore utilizzazione della cosa comune, senza che ne derivi una violazione del principio del godimento paritario per l'impossibilità di assicurare a ciascun condomino un posto macchina, in quanto il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i compartecipi della comunione, che resta affidato alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza.

Cass. civ., sez. II, 01-03-2000, n. 2255
In tema di condominio, talune della parti comuni elencate nell'art. 1117 cod. civ. (solitamente destinate a fornire utilità oggettiva ai condomini) sono, talora, suscettibili anche di uso soggettivo, uso, pervero, particolare ed anomalo, diverso, cioè, da quello connesso con la funzione peculiare di tali parti ed indipendente dalla relativa funzione strumentale (i muri maestri utilizzati, ad esempio, per l'applicazione di vetrine o insegne luminose), con la conseguenza che i cortili, funzionalmente destinati a fornire aria e luce al fabbricato (destinazione "oggettiva") ben possono esser destinati (anche) ad un uso soggettivo (sistemazione di serbatoi, deposito merci, parcheggio auto).
Peraltro, nell'ipotesi di cessione a terzi di un uso siffatto della cosa comune, non è al singolo condomino che spetta la legittimazione alla cessione stessa, essendo, all'uopo, necessario il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, giusta disposto dell'art. 1108, comma 3 cod. CIV..

Roberto Lozupone, avvocato in Roma

 
 
 
 
 
 
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