In tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all’acquirente, e pertanto soltanto quest’ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e a impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all’anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso l’acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa.
* Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 1990, n. 9, Condominio Via della Farnesina, 347, di Roma c. Necci.
Nell’ipotesi di alienazione di una porzione di edificio condominiale ad un nuovo soggetto, affinché questi si legittimi di fronte al condominio quale nuovo titolare interessato a partecipare alle assemblee, occorre almeno, pur nel silenzio della legge al riguardo, una qualche iniziativa, esclusiva dell’acquirente o concorrente con quella dell’alienante, che, in forma adeguata, renda noto al condominio detto mutamento di titolarità, senza di che, e fin quando ciò non avvenga, resta legittimato a partecipare alle delibere assembleari l’alienante. Pertanto è legittima la disposizione del regolamento del condominio che prevede a tal fine a carico dell’alienante l’onere di comunicare all’amministratore del condominio gli estremi di trasferimento e i dati personali dell’acquirente, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, ritualmente l’avviso di convocazione della assemblea dei condomini viene indirizzata all’alienante.
* Cass. civ., sez. II, 14 marzo 1987, n. 2658, Soulet c. Martinotti.
L’amministratore non ha il dovere di convocare per l’assemblea il presunto acquirente di un locale condominiale fintantoché quest’ultimo non abbia assolto all’onere di notificare, o quantomeno di comunicare formalmente, l’avvenuto passaggio di proprietà.
* Trib. civ. Genova, 25 gennaio 1999, Bertagnon c. Condominio Largo dei Mille 6 in Recco, in Arch. loc. e cond. 1999, 107.
L’acquirente di un appartamento di un edificio condominiale non può pretendere di essere considerato tale dal condominio ed impugnare una deliberazione condominiale per non essere stato invitato a partecipare all’assemblea finché non abbia notificato – o, almeno, comunicato – l’avvenuto passaggio di proprietà.
* Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 1980, n. 1176, Palmieri c. Cond. V. Torriani.
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