Ammnistrazione condomini rag. Mario Zappatore
 
   
   
Ammnistrazione condomini rag. Mario Zappatore
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Notizia n.:32

   
Condominio
domenica 19 febbraio 2012 - 18:29
 
Debiti condominiali: parziarietà o solidarietà? Nel diritto quando tutto sembra chiarito...
 

Stavolta è la Corte d’Appello a metter “zizzania” nelle aule di giustizia e, con la sentenza n. 2729/2010 afferma che la responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio ha natura solidale; pertanto, ogni singolo condomino è tenuto verso terzi all’adempimento per l’intero della prestazione dovuta, liberando, in tal modo, tutti gli altri condomini condebitori nei cui confronti ha, però, diritto di regresso.

Con la sentenza che qui si commenta i giudici della Corte d’Appello si pongono in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella “ormai nota e famosa” sentenza 8 aprile 2008, n. 9148.

Tale sentenza aveva risolto un contrasto giurisprudenziale proprio con riguardo alla responsabilità solidale oppure pro quota dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dall’amministratore nell’interesse dell’intero condominio; i giudici della Cassazione, con la citata sentenza, in aderenza alla tesi minoritaria sul tema, avevano sposato il principio della parziarietà, ossia quella della ripartizione tra i singoli condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle quote rispettive.

Nella sentenza della Corte d’Appello si legge testualmente che: …“l'obbligazione solidale non si identifica con l'obbligazione indivisibile e la "indivisibilità" della prestazione non è un requisito della prestazione solidale (art. 1292 c.c.), ma della obbligazione indivisibile (art. 1316 c.c.).

Quando l'obbligazione è divisibile, come ad esempio il pagamento di una somma di denaro, e vi è una pluralità di debitori si possono allora determinare due diverse situazioni relazionate all'adempimento della prestazione:

1) il creditore potrebbe pretendere dai diversi debitori solo la parte di prestazione che ad essi compete (ed è il caso della c.d. obbligazione parziaria prevista dall'art. 1314 c.c.);

2) il creditore potrebbe pretendere da ciascun debitore l'intera prestazione (ed è il caso della obbligazione solidale di cui all'art. 1292 c.c.).

Caratteristica della obbligazione solidale rispetto alla obbligazione parziaria è il fatto che il debitore può essere "costretto", come efficacemente dice l'art. 1292 c.c. ("ciascuno (debitore) può essere costretto all'adempimento per la totalità"), a pagare l'intero debito”.

Secondo quanto precisato nelle motivazioni della sentenza, quindi, il principio per stabilire se, nella ipotesi di più debitori, vi sia una obbligazione solidale oppure parziaria, non deve essere ricercato nella divisibilità della prestazione, bensì nel dettato dell’articolo 1294 c.c. secondo il quale “i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.

Da ciò scaturisce, pertanto, che la solidarietà costituisce la regola e non l’eccezione riguardo ai debiti relativi all’amministrazione e alla manutenzione del bene comune.

altalex.com - Manuela Rinaldi

 
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